Introduzione

Indennità in caso di maternità a partire dal 1° luglio 2005

 

Il Consiglio federale ha stipulato una disposizione relativa all'indennità per perdita di guadagno in vigore dal 1° luglio 2005. Da questo periodo le dipendenti o le lavoratrici autonome hanno diritto all'indennità in caso di maternità. Ciò vale anche per le donne che sono impiegate presso i propri mariti e pagate in denaro contante. Nelle ultime 14 settimane di gravidanza ricevono l'80 percento del reddito medio, ma non più di 172 franchi al giorno.

 

Per quanto riguarda la revisione dell'indennità per perdita di guadagno, l'indennizzo dei lavoratori addetti ai servizi militari, civili e della protezione civile, a partire dal 1° luglio 2005 viene portato dal 65 all'80 percento del reddito. L'indennità delle reclute e l'indennità base per coloro che non lavorano verranno aumentate da 43 a 54 franchi al giorno.

 

In questo breve manuale presentiamo gli adattamenti che devono essere usati nel software per salari SwissSalary. L'introduzione all'indennità in caso di maternità non prevede alcun adattamento del programma, si devono solo inserire tre o quattro nuovi tipi di salari-mantenimento della retribuzione e due nuovi tipi di salario-indennità.

 

Per maggiori informazioni su questo argomento è meglio chiedere direttamente alla cassa di compensazione della propria assicurazione vecchiaia e superstiti, consultare in internet http://www.avs-ai.ch/Home-D/ /MEMENTOS/mutterschaft.htm e/o inviarci una e-mail a support@swisssalary.ch. Nella homepage sopracitata si trovano anche i moduli ufficiali in PDF che possono essere compilati direttamente online.