Imposta alla fonte | Nuovo campo 'IF pagamento supplementare dopo la partenza senza contabilità retroattiva' |
Task #9326 | 5053.200
Pagamenti suppletivi al termine del rapporto lavorativo
I pagamenti che seguono, effettuati al termine del rapporto lavorativo, sono soggetti all‘imposta alla fonte:
- I pagamenti soggetti all’imposta alla fonte, ma che sono già scaduti al termine del rapporto di lavoro e sono stati pagati più tardi (per es. l’indennità di vacanze, una parte della 13ma mensilità ecc.), sono da contare insieme al salario dell’ultimo mese; l’imposta alla fonte va calcolata su questo importo totale (questo tipo di calcolo è già in SwissSalary).
- Nei pagamenti che scadono dopo il termine del rapporto lavorativo (per es. i pagamenti suppletivi fissi dei boni), si deve calcolare l’imposta alla fonte come nei salari (suppletivi). Quest’aspetto è stato adattato.
- Il tipo di calcolo può essere diverso a causa delle diverse soluzioni del cantone.
Fonte: estratto dalle direttive per il trattamento dei dati di salario - swissdec (versione 4.0) - pagina 146
In genere i pagamenti suppletivi dopo l’uscita vengono contati insieme con l’ultimo salario mensile con l’obbligo dell’imposta alla fonte. L’imposta alla fonte viene poi calcolata sull’importo totale. In SwissSalary questo processo è sempre stato automatico. Per tutti gli altri pagamenti, come per es. i pagamenti dei boni, che sono stati fissati dopo il termine del rapporto di lavoro, si può porre un segno di spunta in 'Pagamento suppletivo in seguito al pagamento senza rivalsa' così si aprirà un nuovo periodo dell’imposta alla fonte. Questa prestazione viene considerata come un salario supplementare.
INDICAZIONE: I pagamenti suppletivi verranno presi in considerazione soltanto se si utilizza questo procedimento. Non si può utilizzare il processo diversamente. |